REVERSE CHARGE IN EDILIZIA dal 01/01/2015
Art. 17 c. 6 lett.a D.P.R. 633/1972 – L.S. 2015 (l.190/2014 art. 1 c.629) – art. 199 Dir. 2006/112/CE
La Legge di Stabilità 2015 ha recepito alcune parti della Direttiva CE 112/2006 in cui si prevede l’allargamento della possibilità di rendere passivo dell’imposta sul valore aggiunto il soggetto passivo dell’operazione.
Quanto definito dalla Direttiva CE risulta essere solo un suggerimento che la CE fornisce ai vari Stati Membri, che possono o no applicare in toto o in parte.
L’Italia con la L.190/2014 ha recepito parzialmente quanto suggerito. Infatti se confrontiamo i testi dell’art. 17 c. 6 lett.a-ter DPR633/1972 e l’art. 199 della Dir. 2006/112/CE possiamo subito notare le differenze:
art. 17 c. 6 lett.a-ter DPR633/1972: …..”alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.”
art. 199 della Dir. 2006/112/CE: …..” prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari,……..”
Mentre nella Dir.CE vengono ricomprese anche riparazioni e manutenzione su beni immobili, il nuovo art. 17 contempla solo l’installazione di impianti su edifici o comunque prestazioni di completamento di questi.
In attesa delle note esplicative della Agenzia delle Entrate (sembra che a breve arriveranno), le varie interpretazioni probabilmente non saranno punite, ma non si può neanche affermare con certezza che, letteralmente, la Legge Italiana prevede l’applicazione del Reverse Charge anche per le manutenzioni e riparazioni su edifici.
Anche l’utilizzo del termine edifici e non beni immobili sta creando notevoli perplessità. Ci aiuta nella definizione di EDIFICIO la Risoluzione 46/E del 1998 dove: “….. per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.”
Questo ha limitato ancor di più l’applicazione del Reverse Charge al solo fabbricato escludendo tutto quello che può essere impiantistica o completamento che riguarda il giardino annesso ad un immobile. Rientrano infine sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale nonché parti di essi, comunque limitate da muri e tetti (es. singoli locali).
Il meccanismo del Reverse Charge viene applicato tra due soggetti IVA (viene escluso il consumatore finale) con attività rientrante nel settore dell’edilizia, per quanto riguarda le prestazioni come sopra meglio descritte ed ancora in attesa di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche senza contratto di subappalto.
Nello specifico:
ATECO 2007 Descrizione
Pulizia di edifici
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)
Installazione di impianti in edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – manutenzione e riparazione
43.21.02 Installazione di impianti elettronici – manutenzione ed installazione
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria – manutenzione e riparazione – in edific o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione di gas – manutenzione e riparazione
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio – inclusi quelli integrati – manutenzione e riparazione
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
Prestazione di demolizione di edifici
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)
Completamento di edifici
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili- muratori
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Restano escluse dal Reverse Charge la Fornitura con Posa in Opera, in quanto la posa in opera (prestazione) non assume rilevanza rispetto alla fornitura dei beni.
Continua ad applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile in presenza di sub-appalto reso nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo IVA) operante nel settore edile (sezione F. classificazione ATECO).
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi di pulizia si deve sottolineare che questi devono riguardare edifici o porzioni di essi (singoli locali o uffici).
Non si applica l’inversione contabile le prestazioni d’opera intellettuale (ingegneri, geometri, architetti ecc…).