AUMENTO IVA – errori

CIRCOLARE 32/E del 05/11/2013

L’agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 32/E del 5/11/2013, ha chiarito alcuni dubbi nati il giorno 1°Ottobre u.s. con l’aumento dell’aliquota ordinaria da 21% al 22%.

In primo luogo ha specificato che le modifiche normative relative all’aumento IVA non hanno toccato minimamente le due aliquote ridotte, lasciando inalterato quanto dettato dall’art. 16 del DPR 633/1972 e la tabella A nella parte II e II, allegata al DPR.

La nuova aliquota del 22% si applica, quindi, alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore della norma.

All’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione rileva:

  • per la cessione di beni e le prestazioni di servizi, l’art. 6 DPR 633/1972;
  • per gli acquisti intracomunitari di beni, art. 39 DL 331/1993;
  • per le importazioni, l’art. 201 del codice doganale comunitario.

Precisamente, per gli acquisti di beni intracomunicatri si deve ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato di provenienza .

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime dell’IVA per CASSA, l’aliquota applicabile si determina sulla base del momento di effettuazione dell’operazione, secondo quanto dettato dai criteri ordinari. Infatti tale regime prevede la deroga in relazione al momento dell’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto e non i criteri di effettuazione delle operazioni soggetti ad IVA.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già afferamto dalla precedente circolare n. 45/2011: qualora in prima applicazione per ragioni non dovute alla volontà del contribuente (problemi di ordine tecnico su software di fatturazione e misuratori fiscali) si siano verificati errori di applicazione dell’aliquota ordinaria, gli operatori economici potranno regolarizzare la propria posizione, in relazione a fatturazione emessa e corrispettivi annotati in modo errato, effettuando le dovute variazioni in aumento secondo quanto dettato dall’art. 26, 1° c., DPR633/1972.

Tale regolarizzazione, continua la circolare, non avrà alcuna conseguenza sanzionatoria se tale maggior imposta dovuta, per l’applicazione dell’aumento dell’aliquota, verrà comunque versata:

  • per i contribuente mensili, entro il versamento dell’acconto IVA annuale per la regolarizzaiozne dei mesi di ottobre e novembre, mentre entro i termini della liquidazione dell’IVA annuale per le fatture emesse nel  mese di dicembre
  • per i contribuernte trimestrali, entro i termini della liquidazione dell’IVA annuale, in quanto il periodo di applicazione dell’aliquota al 22% per il 2013 coincide con l’ultimo trimestre.

Si ricorda: qualsiasi nota di credito emessa deve necessariamente seguire la normativa applicata in fase di emissione della fattura a cui si riferisce l’accredito.