DEDUCIBILITA’ dei CANONI LEASING – D.L. 02/03/2012
Il Decreto Legge 16/2012 (art. 4 bis), elimina la condizione della durata minima di un contratto di leasing, ai fini della deducibilità dei canoni, rendendo autonoma la deducibilità rispetto alla durata del contratto stesso.
Precisazioni in merito vengono date dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E del 29/05/2013, in cui vengono illustrate le regole da applicare dopo l’eliminazione del vincolo di durata minima per i contratti stipulati a partire dal 29/04/2012.
Si precisa che in presenza di contratti con durata uguale o superiore al periodo minimo fiscale (2/3 del periodo previsto dal piano di ammortamento con i limiti di 11 e 18 anni per i leasing immobiliari) non vi è alcuna modifica: la deduzione fiscale avviene per lo stesso importo imputato in conto economico quale costo deducibile.
In caso di durata del contratto di locazione finanziaria minore della durata riconosciuta fiscalmente, si deve procede a recuperare a tassazione l’eccedenza di canone contabile portata in deduzione rispetto a quello fiscale, che risulterà inferiore in quanto distribuito in un periodo più lungo.
La circolare chiarisce con esempi i vari casi di recupero di tassazione, mediante variazioni extracontabili in diminuzioni del reddito per i periodi che eccedono il termine del contratto di locazione finanziaria.
La prosecuzione della deduzione per quote rapportate alla durata fiscale del leasing vale sia nel caso di riscatto sia in caso di assenza di tale opzione a fine termine contrattuale sia in caso di cessione a terzi del bene riscattato.
Al riguardo si deve segnalare che parte della variazione in diminuzione da effettuare extra contabilmente e successivamente alla data della scadenza contrattuale deve essere comunque assoggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’art. 96 del TUIR (interessi passivi e ROL), in quanto la quota interessi implicita non è stata ancora dedotta.
In caso di riscatto, oltre al recupero dei canoni non dedotti fiscalmente durante la normale durata contrattuale della locazione finanziaria, l’impresa divenuta proprietaria del bene riscattato potrà procedere all’ammortamento dello stesso, ai sensi dell’art. 102 del TUIR.
In caso di cessione a terzi del contratto di leasing, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 c. 5 del TUIR, deve essere assunto, in sede di dichiarazione, al netto dei canoni relativi alla residua durata fiscale del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto.
Restiamo, come sempre, a disposizione per ogni eventuale maggior chiarimento.
30/05/2013