Federico Fresi
Consulente del lavoro
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Oggetto: Legge di stabilità 2015 – cenni sulla parte lavoro
BONUS MAMME, SU RICHIESTA: per tutti i nati (o adottati) dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 arriva un bonus triennale da 960 euro l’anno, 80 euro al mese, fino al terzo anno (di età o di adozione) con limite a 90mila euro di reddito familiare (che non vale dal quinto figlio in su). Intervento che per le fasce medio basse (fino a 26mila euro) si somma al bonus Irpef, visto che il bonus è esentasse. Va richiesto all’Inps attraverso procedure che saranno comunicate da parte dell’istituto.
ZERO CONTRIBUTI NEOASSUNTI, FINO A 8.060 EURO: le imprese che assumono nel 2015 potranno godere anche dell’azzeramento dei contributi a loro carico per tre anni (ma con un tetto a 8.060 euro).
Le assunzioni agevolate saranno quelle effettuate dai datori di lavoro dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 e la durata dello sgravio sarà di tre anni.
Sarà pertanto azzerato il solo contributo a carico azienda mentre permarrà il contributo a carico del lavoratore.
Ad essere agevolate saranno soltanto le aziende del settore privato, con esclusione del settore agricolo.
Inoltre l’agevolazione non varrà per i lavoratori domestici e per gli apprendisti. Sono escluse altresì le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “ presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato.
Incentivi che scompaiono: Per un nuovo incentivo che appare, due ne scompaiono; Si tratta dello sgravio contributivo previsto dalla L. 407/90, per l’assunzione di soggetti disoccupati di lunga durata (almeno 24 mesi) che garantiva uno sconto del 100% sulle aliquote contributive dei datori di lavoro artigiani e del 50% per le restanti categorie, per 36 mesi.
L’altro incentivo che scompare è il diritto a fruire per un anno dei benefici contributivi, in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione.
PENSIONI: saranno pagate il 10 del mese dall’Inps, ma questo riguarderà solo coloro che hanno un doppio trattamento, magari anche dall’Inpdap.
80 EURO BONUS: il bonus Irpef permane anche per il 2015, mantenendo la stessa platea di soggetti beneficiari con redditi compresi tra gli €. 8000,00 e i €. 26.000,00 previsti dall’art. 49, comma e dall’art. 50 del Tuir.Dal 1° gennaio 2015 saranno fruibili €. 960,00 su un arco di 12 mensilità di busta paga.
Si ricorda che fino a €. 24.000,00 il bonus è fruibile in misura piena, mentre al crescere del reddito, fino ad €. 26.000,00 la misura del bonus diminuirà fino ad azzerarsi.
TFR IN BUSTA PAGA, CON TASSE ORDINARIE: La novità scatta dal primo marzo del prossimo anno e sarà in vigore fino al 30 giugno 2018. Potranno optare per farsi monetizzare immediatamente la quota di tfr maturata nel mese i lavoratori con un anzianità nell’azienda di almeno 6 mesi. Tale scelta, prevista per chi ha destinato il tfr a fondi di pensione integrativa, piuttosto che lasciarlo in azienda, sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Il pagamento del pir ( parte integrativa di retribuzione) sarà effettuato al netto del contributo dello 0.50% che il lavoratore è tenuto a versare al fondo di garanzia inps, non assoggettato a contribuzione INPS INAIL, ma fiscalmente tassato con una tassazione ordinaria, come le retribuzioni ordinarie. Tale tipologia di tassazione non influirà sul limite di reddito previsto per il godimento del bonus degli €. 80,00 di cui ai precedenti punti.
Sono previste misure compensative per le aziende che dovranno sobbarcarsi un maggiore onere, a tal fine sono previsti degli sgravi compensativi da parte dell’inps e possibilità di finanziamenti agevolati da parte di banche aderenti a tale programma (sono escluse però le aziende con più di 50 dipendenti).
VIA COSTO LAVORO DA IRAP: dal 2015 eliminato il costo del lavoro dal valore della produzione irap.la novità si rende applicabile a tutte le imprese, ai professionisti, e ai produttori, dovendo far riferimento a coloro che determinano il valore della produzione ai sensi degli art. da 5 a 9 del dlgs 446/97.
Como, 27 Ottobre 2014
Federico Fresi