TASI-Comune di Legnano (MI)

Il Comune di Legnano, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15/07/2014 ha approvato le aliquote di versamento della cosiddetta TASI (Tributo per i servizi indivisibili) come schematicamente di seguito riportato:

  1. Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente       3,3 PER MILLE
  2. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)       2,5 PER MILLE
  3. Immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati         1 PER MILLE
  4. Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati)       1 PER MILLE
  5. Immobili ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale       1 PER MILLE
  6. Unità abitativa adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilata, censita in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente       0,8 PER MILLE
  7. Tutti i fabbricati e tutte le unità immobiliari non indicate nei punti precedenti, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex IACP), i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 147/2013       ZERO PER MILLE

Inoltre vengono deliberate le detrazioni da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (ivi comprese le pertinenze nelle misura massima di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7) a seconda dell’importo complessivo della rendita catastale dell’abitazione:
Minore o uguale a 400 €        detrazione pari 220€
Da 401 € a 600 €         detrazione pari 120 €
Da 601 € a 800 €          detrazione pari 80 €
Da 801 € a 1000 €         detrazione pari 40 €
Oltre 1001 €          detrazione pari ZERO

Si specifica che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore.